Fascicolo R.1 - Disposizione di carattere generale

CAP. R.1.A. CAMPO DI APPLICAZIONE
Paragrafo 1


Secondo le indicazioni fornite dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, N. 93 (recepimento direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione) e, segnatamente, dall’art. 1, comma 2, lettera f), vale la seguente definizione di "insiemi":

varie attrezzature a pressione montate da un FABBRICANTE per costruire un tutto INTEGRATO e FUNZIONALE.

Ricordiamo che per "attrezzature a pressione" si intende (art. 1, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 25 febbraio 2000, N. 93):
"I recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili".

Il complesso di attrezzature che si è definito "insieme", deve pertanto essere montato completamente da un fabbricante e deve essere commercializzato come tale.
L’insieme deve recare la marcatura CE a cura del fabbricante.

Ulteriore caratteristica dell’ "insieme", secondo la direttiva PED, è costituita dal fatto che almeno una attrezzatura delle "varie" facenti parte dell’insieme rientri nella direttiva e abbia categoria da I a IV, la categorie è individuata sulla base delle procedure di classificazione specificate all’art. 9 del D.Lgs. 93/2000.

Vedere anche Nota (3).