Fascicolo R.1 - Disposizione di carattere generale

CAP. R.1.A. CAMPO DI APPLICAZIONE
Paragrafo 1


Il limite di temperatura pari a 110°C è derivato dalla direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, nota come direttiva PED (Pressure Equipment Directive).
La direttiva PED è stata recepita mediante il D.Lgs. 25 febbraio 2000, N. 93.
Si richiama l’attenzione sul fatto che nel testo della Raccolta "R" edizione 2009, quando si indica la "Temperatura massima ammissibile" si intende, ai sensi della definizione riportata al punto 19 del cap. R.1.B.: "temperatura massima dell’acqua per la quale il generatore è progettato, dichiarata o specificata dal costruttore (100°C oppure 110°C)".