Fascicolo R.2 - Dispositivi di sicurezza, protezione e controllo
CAP. R.2.C. DISPOSITIVI DI CONTROLLO
Paragrafo 3.1
La disposizione di cui al presente paragrafo 3 punto 1, relativa al fondo scala del termometro (fondo scala non superiore a 140°C)
trova applicazione per generatori ed impianti corredati dai prescritti dispositivi di sicurezza e protezioni, atti al funzionamento con
acqua a temperatura compresa fra 100°C e 110°C.
Per impianti per i quali la temperatura massima ammissibile è inferiore a 100°C, il fondo scala del termometro deve essere non superiore a 120°C.