Fascicolo R.1 - Disposizione di carattere generale
CAP. R.1.A. CAMPO DI APPLICAZIONE
Paragrafo 1
Secondo le indicazioni fornite dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, N. 93 (recepimento direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione)
e, segnatamente, dall’art. 1, comma 2, lettera f), vale la seguente definizione di
"insiemi":
varie attrezzature a pressione montate da un FABBRICANTE per costruire un tutto INTEGRATO e FUNZIONALE.
Ricordiamo che per "attrezzature a pressione" si intende (art. 1, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 25 febbraio 2000, N. 93):
"I recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti
pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili".
Il complesso di attrezzature che si è definito "insieme", deve pertanto essere montato completamente da un fabbricante e
deve essere commercializzato come tale.
L’insieme deve recare la marcatura CE a cura del fabbricante.
Ulteriore caratteristica dell’ "insieme", secondo la direttiva PED, è costituita dal fatto che almeno una attrezzatura delle
"varie" facenti parte dell’insieme rientri nella direttiva e abbia categoria da I a IV, la categorie è individuata sulla
base delle procedure di classificazione specificate all’art. 9 del D.Lgs. 93/2000.
Vedere anche Nota (3).