Fascicolo R.1 - Disposizione di carattere generale
CAP. R.1.A. CAMPO DI APPLICAZIONE
Paragrafo 5
Il cap. R.5.A., cui fa riferimento il presente punto, non è presente nel
testo della Raccolta “R” edizione 2009. Le indicazioni relative alle nuove
modalità di denuncia degli impianti sono in realtà fornite dalla circolare
INAIL 1448/2011 del 28 febbraio 2011:
In merito a tale circolare, richiamiamo l’attenzione su alcuni aspetti. Vi è
in primo luogo da rimarcare il fatto che non esiste più la possibilità di
denunciare impianti esistenti alla data di entrata in vigore del D.M.
1.12.75. Pertanto, gli impianti presi ora in considerazione sono solo quelli
nuovi o quelli da modificare, ma già denunciati e provvisti di libretto
matricolare.
Inoltre, con riferimento al punto 1.1, lettera b), terzo trattino della
circolare, si evidenzia l’introduzione, rispetto al testo dell’art. 18 del
D.M. 1.12.75, dell’obbligo di denuncia anche per: “l’installazione o
modifica di circuiti con nuovi vasi di espansione”.
Non è invece citato il caso, contemplato nel menzionato art. 18, della
denuncia nel caso in cui “si siano verificati incidenti o gravi avarie”.
Per quanto concerne il punto 2 “documentazione da presentare”, si informa
che a seguito di circolare della sede centrale INAIL, trasmessa ai
dipartimenti periferici successivamente alla pubblicazione della modulistica
richiamata dalla circolare, la denuncia ed i relativi allegato possono
essere presentati, oltre che in triplice copia, anche in un’unica copia
cartacea, corredata da supporto magnetico contenente altre due copie
digitali degli stessi.
In ultimo, si rileva il fatto che al punto 3 “dati complementari alla
relazione tecnica”, nella sezione relativa a “tutti i tipi di impianti”,
alla lettera a), anche per eventuali valvole di intercettazione a tre vie,
lo scarico deve risultare ubicato in modo da non arrecare danni alle persone
o alle cose in caso di intervento.