EDIZIONE 2009 | EDIZIONE 1982 | NOTA | |
Cap. R.1.A., punto 1 Impianti utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C |
Impianti utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica (100°C) |
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Cap. R.1.A., punto 1 Non applicazione disposizioni ai generatori facenti parte di insiemi certificati CE/PED |
Assente nell’edizione 1982 | Richiami: definizioni fornite D.Lgs. 25.2.2000, n. 93 |
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Cap. R.1.A., punto 1 Non applicazione disposizioni ai generatori alimentati a gas, conformi alla direttiva 2009/142/CE (direttiva gas) |
Assente nell’edizione 1982 |
Chiarimenti forniti dalla circolare INAIL 2974/2011 del 19 aprile 2011. La nota rimanda inoltre alla Nota (9/A) inserita al punto 1.8, del cap. R.2.B |
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Cap. R.1.A., punto 5 Le denunce degli impianti, di cui all’art. 18 del D.M. 1.12.75, devono essere effettuate secondo le modalità indicate nel cap. R.5.A. |
Modalità e modulistica diverse |
Indicata assenza del capitolo richiamato nel testo della Raccolta. Collegamento alla circolare INAIL 1448/2011 del 28 febbraio 2011, che indica le modalità in parola e fornisce la relativa modulistica |
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Cap. R.1.C., punto 2 "Prova idraulica dei generatori" Esenzione per generatori in insiemi CE-PED o ART. 3.3 |
Assente nell’edizione 1982 | Chiarimenti forniti dalla circolare INAIL 2974/2011 del 19 aprile 2011 |
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Cap. R.2.A., punto 1 "tubo di sicurezza e tubo di carico" |
Tubo di carico non previsto | Nota concernente il "tubo di carico" |
Apri nota 5I |
Cap. R.2.A., punto 1.1 "Dimensionamento del tubo di sicurezza" |
Prevedeva un calcolo tabellare in funzione della potenzialità del generatore e della lunghezza virtuale | Indicata l’adozione di un calcolo analitico; riporta una tabella di confronto fra i dati che risultano dall’applicazione della nuova formula e quelli tabellati nell’edizione del 1982 |
Apri nota 6 |
Cap. R.2.A., punto 4.2. "L’elemento sensibile delle valvole di intercettazione del combustibile deve essere immerso . . . omissis . . . entro 1 m dal generatore a monte di qualsiasi organo di intercettazione e piombato dall’installatore" |
Prevedeva l’installazione dell’elemento sensibile entro 0,5 m dal generatore. Non era esplicitato l’obbligo, da parte dell’installatore, di piombare tale elemento | Riguarda il posizionamento dell’elemento sensibile della valvola e la piombatura a cura dell’installatore |
Apri nota 8 |
Cap. R.2.A., punto 5.2 Posizionamento elemento sensibile valvole di intercettazione del fluido primario auto azionate entro 1 m, piombatura a cura dell’installatore |
Prevedeva l’installazione dell’elemento sensibile entro 0,5 m. Non era esplicitato l’obbligo, da parte dell’installatore, di piombare tale elemento. |
Apri nota 8I |
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Cap. R.2.A., punto 6 "Sistema di intercettazione del fluido primario" |
Dispositivo non contemplato nell’edizione del 1982 |
Apri nota 8II |
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Cap. R.2.A., punto 7 "Accettazione dei dispositivi di sicurezza" |
Prevedeva la sola procedura di omologazione da parte dell’ISPESL | Riguarda i chiarimenti forniti sull’argomento dalla circolare INAIL 1539/2011 del 11 marzo 2011 |
Apri nota 9 |
Cap. R.2.B., punto 1.8 "Nel caso di generatori di calore con bruciatore a gas di tipo atmosferico con fiamma pilota, i termostati . . . omissis . . ., laddove non è applicabile la direttiva di prodotto (2009/142/CE)". |
Non prevedeva deroghe alla disposizione | Riferimenti alla circolare INAIL 1448/2011 del 28 febbraio 2011 |
Apri nota 9A |
Cap. R.2.B., punti 1.9 e 1.10 | Le distanze indicate ai punti 1.9 e 1.10 (1 m), nell’edizione del 1982 risultavano pari a 0,5 m |
Apri nota 9I |
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Cap. R.2.B., punto 2 "Accettazione" dei dispositivi di protezione |
Prevedeva la sola procedura di omologazione da parte dell’ISPESL | Riguarda i chiarimenti forniti sul’argomento dalla circolare INAIL 1539/2011 del 11 marzo 2011 |
Apri nota 10 |
Cap. R.2.C., punto 3.1 Fondo scala termometro |
Prevedeva fondo scala del termometro non superiore a 120°C. La disposizione trova ancora applicazione nel caso di impianti con temperatura del fluido non superiore a 100°C |
Apri nota 10I |
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Cap. R.3.A., punto 2.2 "IMPIANTI CON VASO DI ESPANSIONE APERTO" |
Ulteriori chiarimenti circa le disposizioni riportate nel presente punto sono fornite dalla circolare INAIL DCC/1- 2013 del22 febbraio 2013 |
Apri nota 10II |
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Cap. R.3.A., punto 2.9 Calcolo del volume utile del vaso di |
Prevedeva un coefficiente pari a 0,035 (si considerava una differenza di temperatura pari a 90 K, fra 100°C e 10°C) | Fornisce precisazioni sulla temperatura massima ammissibile tm, da utilizzare nella formula |
Apri nota 11 |
Cap. R.3.B., punto 1 "Generalità" valido per impianti con vaso di espansione chiuso |
Prevedeva, in prima istanza, l’applicazione del principio di correlazione e, in subordine, per gli impianti per i quali si riteneva non sussistente la “congrua correlazione”, l’impiego o di una valvola di scarico termico o di una valvola di intercettazione del combustibile | Richiama l’attenzione sull’abbandono del principio di correlazione fra aumento della temperatura e aumento della pressione |
Apri nota 12 |
Cap. R.3.B., punto 1 "Qualora i generatori non siano provvisti di tutti i dispositivi, quelli mancanti possono essere installati . . . omissis . . . entro una distanza, all’esterno del mantello, non superiore ad 1 m" |
Prevedeva l’installazione dei dispositivi ad una distanza pari a 0,5 m | Considerazioni sul punto di installazione del vaso di espansione e dei vari dispositivi |
Apri nota 13 |
Cap. R.3.B., punto 4.2 Calcolo vaso espansione chiuso |
Prevedeva un coefficiente pari a 0,035 (si considerava una differenza di temperatura pari a 90 K, fra 100°C e 10°C) | Fornisce precisazioni sulla temperatura massima ammissibile tm, da utilizzare nella formula |
Apri nota 14 |
Cap. R.3.B., punto 7.1 "Protezione in caso di arresto della circolazione dell’acqua" |
Indicava, sostanzialmente a fronte della medesima prescrizione, quale attuazione della stessa, l’asservimento elettrico del funzionamento del bruciatore a quello delle pompe, oppure l’installazione di un flussostato. Erano esonerati dalla prescrizione gli impianti provvisti di valvola di scarico termico o di valvola di intercettazione del combustibile. | Precisazioni sulle prescrizioni riportate al punto menzionato. Ulteriori indicazioni sono riportate nella circolare INAIL DCC/1-2013 del 22 febbraio 2013 |
Apri nota 16 |
Cap. R.3.B., punto 8.2 Dispositivo di protezione pressione minima |
Il dispositivo di protezione pressione minima non era previsto |
Apri nota 17 |
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Cap. R.3.C. Indicazione preliminare, nella quale si dispone che le disposizioni del capitolo non si applicano agli insiemi di cui alla lettera c), del comma 2, dell’art. 3 del D.Lgs. 25.02.2000 N. 93 (Recepimento direttiva PED) | Deroga non prevista | Riporta il contenuto della citata lettera C) (D.Lgs. 25.02.2000 N. 93) |
Apri nota 18 |
Cap. R.3.C., "Impianti con generatori alimentati con combustibili solidi non polverizzati" punto 3 "Impianti a vaso di espansione chiuso" | Non prevedeva la realizzazione di impianti a vaso di espansione chiuso | Si richiama l'attenzione sul fatto che, in un primo tempo, INAIL con circolare 2974/2011 del 19 aprile 2011, indicava che il presente punto 3 : "Impianti a vaso di espansione chiuso", faceva riferimento esclusivamente ad impianti dotati di generatori a caricamento automatico e circolazione forzata. Successivamente, con circolare INAIL DCC/1-2013 del 22 febbraio 2013, a parziale modifica ed integrazione delle indicazioni in precedenza fornite nella circolare del 2011, INAIL ha stabilito che l'impianto a vaso chiuso è ammesso anche per impianti con generatori a caricamento manuale di potenzialità non superiore a 100 Kw. |
Apri nota 20 |
Cap. R.3.D., "Impianti con scambiatori di calore alimentati sul primario con fluidi a temperatura superiore a 110°C" punto 2.2.2. "gli scambiatori di calore . . . . omissis . . ." | Non prevedeva la deroga, per impianti aventi potenza maggiore di 580 kW, all’installazione di almeno due valvole di sicurezza |
Apri nota 20I |
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Cap. R.3.E. "Riscaldatori d’acqua per servizi igienici e usi tecnologici a fuoco diretto" | Presentava il capitolo R.3.E. riguardante: riscaldatori d’acqua per servizi igienici e usi tecnologici alimentati con vapore o acqua surriscaldata od altri fluidi a temperatura superiore a 100°C”. | ||
Cap. R.3.F. "Impianti con generatori di calore modulari" | Capitolo assente nell’edizione 1982 | ||
Cap. R.3.F., punto 3.2 | Chiarimenti circa il presente punto sono forniti dalla circolare INAIL DCC/1-2013 del 22 febbraio 2013 |
Apri nota 20II |
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Cap. R.3.G. "Impianti di cogenerazione" | Capitolo assente nell’edizione 1982 | ||
Cap. R.3.H. "Impianti a pannelli solari" | Non presente nell’edizione 1982 | ||
Cap. R.4.A. "Verifiche degli impianti" | Strutturato in modo diverso, rispetto al capitolo ora in vigore, riportava indicazioni concernenti ovviamente le sole tipologie di impianto previste dall’edizione. |