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Cosa cambia tra l'edizione 2009 e l'edizione 1982 della Raccolta R?

Quadro sinottico riassuntivo

EDIZIONE 2009 EDIZIONE 1982 NOTA
Cap. R.1.A., punto 1
Impianti utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C
Impianti utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica (100°C)   Apri la nota
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Cap. R.1.A., punto 1
Non applicazione disposizioni ai generatori facenti parte di insiemi certificati CE/PED
Assente nell’edizione 1982 Richiami: definizioni fornite D.Lgs. 25.2.2000, n. 93 Apri la nota
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Cap. R.1.A., punto 1
Non applicazione disposizioni ai generatori alimentati a gas, conformi alla direttiva 2009/142/CE (direttiva gas)
Assente nell’edizione 1982 Chiarimenti forniti dalla circolare INAIL 2974/2011 del 19 aprile 2011.
La nota rimanda inoltre alla Nota (9/A) inserita al punto 1.8, del cap. R.2.B
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Cap. R.1.A., punto 5
Le denunce degli impianti, di cui all’art. 18 del D.M. 1.12.75, devono essere effettuate secondo le modalità indicate nel cap. R.5.A.
Modalità e modulistica diverse Indicata assenza del capitolo richiamato nel testo della Raccolta.
Collegamento alla circolare INAIL 1448/2011 del 28 febbraio 2011, che indica le modalità in parola e fornisce la relativa modulistica
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Cap. R.1.C., punto 2
"Prova idraulica dei generatori"
Esenzione per generatori in insiemi CE-PED o ART. 3.3
Assente nell’edizione 1982 Chiarimenti forniti dalla circolare INAIL 2974/2011 del 19 aprile 2011 Apri la nota
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Cap. R.2.A., punto 1
"tubo di sicurezza e tubo di carico"
Tubo di carico non previsto Nota concernente il "tubo di carico" Apri la nota
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Cap. R.2.A., punto 1.1
"Dimensionamento del tubo di sicurezza"
Prevedeva un calcolo tabellare in funzione della potenzialità del generatore e della lunghezza virtuale Indicata l’adozione di un calcolo analitico; riporta una tabella di confronto fra i dati che risultano dall’applicazione della nuova formula e quelli tabellati nell’edizione del 1982 Apri la nota
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Cap. R.2.A., punto 4.2.
"L’elemento sensibile delle valvole di intercettazione del combustibile deve essere immerso . . . omissis . . . entro 1 m dal generatore a monte di qualsiasi organo di intercettazione e piombato dall’installatore"
Prevedeva l’installazione dell’elemento sensibile entro 0,5 m dal generatore. Non era esplicitato l’obbligo, da parte dell’installatore, di piombare tale elemento Riguarda il posizionamento dell’elemento sensibile della valvola e la piombatura a cura dell’installatore Apri la nota
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Cap. R.2.A., punto 5.2
Posizionamento elemento sensibile valvole di intercettazione del fluido primario auto azionate entro 1 m, piombatura a cura dell’installatore
Prevedeva l’installazione dell’elemento sensibile entro 0,5 m. Non era esplicitato l’obbligo, da parte dell’installatore, di piombare tale elemento.   Apri la nota
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Cap. R.2.A., punto 6
"Sistema di intercettazione del fluido primario"
Dispositivo non contemplato nell’edizione del 1982   Apri la nota
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Cap. R.2.A., punto 7
"Accettazione dei dispositivi di sicurezza"
Prevedeva la sola procedura di omologazione da parte dell’ISPESL Riguarda i chiarimenti forniti sull’argomento dalla circolare INAIL 1539/2011 del 11 marzo 2011 Apri la nota
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Cap. R.2.B., punto 1.8
"Nel caso di generatori di calore con bruciatore a gas di tipo atmosferico con fiamma pilota, i termostati . . . omissis . . ., laddove non è applicabile la direttiva di prodotto (2009/142/CE)".
Non prevedeva deroghe alla disposizione Riferimenti alla circolare INAIL 1448/2011 del 28 febbraio 2011 Apri la nota
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Cap. R.2.B., punti 1.9 e 1.10 Le distanze indicate ai punti 1.9 e 1.10 (1 m), nell’edizione del 1982 risultavano pari a 0,5 m   Apri la nota
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Cap. R.2.B., punto 2
"Accettazione" dei dispositivi di protezione
Prevedeva la sola procedura di omologazione da parte dell’ISPESL Riguarda i chiarimenti forniti sul’argomento dalla circolare INAIL 1539/2011 del 11 marzo 2011 Apri la nota
Apri nota 10
Cap. R.2.C., punto 3.1
Fondo scala termometro
Prevedeva fondo scala del termometro non superiore a 120°C. La disposizione trova ancora applicazione nel caso di impianti con temperatura del fluido non superiore a 100°C   Apri la nota
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Cap. R.3.A., punto 2.2
"IMPIANTI CON VASO DI ESPANSIONE APERTO"
Ulteriori chiarimenti circa le disposizioni riportate nel presente punto sono fornite dalla circolare INAIL DCC/1- 2013 del22 febbraio 2013 Apri la nota
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Cap. R.3.A., punto 2.9
Calcolo del volume utile del vaso di
Prevedeva un coefficiente pari a 0,035 (si considerava una differenza di temperatura pari a 90 K, fra 100°C e 10°C) Fornisce precisazioni sulla temperatura massima ammissibile tm, da utilizzare nella formula Apri la nota
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Cap. R.3.B., punto 1
"Generalità" valido per impianti con vaso di espansione chiuso
Prevedeva, in prima istanza, l’applicazione del principio di correlazione e, in subordine, per gli impianti per i quali si riteneva non sussistente la “congrua correlazione”, l’impiego o di una valvola di scarico termico o di una valvola di intercettazione del combustibile Richiama l’attenzione sull’abbandono del principio di correlazione fra aumento della temperatura e aumento della pressione Apri la nota
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Cap. R.3.B., punto 1
"Qualora i generatori non siano provvisti di tutti i dispositivi, quelli mancanti possono essere installati . . . omissis . . . entro una distanza, all’esterno del mantello, non superiore ad 1 m"
Prevedeva l’installazione dei dispositivi ad una distanza pari a 0,5 m Considerazioni sul punto di installazione del vaso di espansione e dei vari dispositivi Apri la nota
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Cap. R.3.B., punto 4.2
Calcolo vaso espansione chiuso
Prevedeva un coefficiente pari a 0,035 (si considerava una differenza di temperatura pari a 90 K, fra 100°C e 10°C) Fornisce precisazioni sulla temperatura massima ammissibile tm, da utilizzare nella formula Apri la nota
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Cap. R.3.B., punto 7.1
"Protezione in caso di arresto della circolazione dell’acqua"
Indicava, sostanzialmente a fronte della medesima prescrizione, quale attuazione della stessa, l’asservimento elettrico del funzionamento del bruciatore a quello delle pompe, oppure l’installazione di un flussostato. Erano esonerati dalla prescrizione gli impianti provvisti di valvola di scarico termico o di valvola di intercettazione del combustibile. Precisazioni sulle prescrizioni riportate al punto menzionato. Ulteriori indicazioni sono riportate nella circolare INAIL DCC/1-2013 del 22 febbraio 2013 Apri la nota
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Cap. R.3.B., punto 8.2
Dispositivo di protezione pressione minima
Il dispositivo di protezione pressione minima non era previsto   Apri la nota
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Cap. R.3.C. Indicazione preliminare, nella quale si dispone che le disposizioni del capitolo non si applicano agli insiemi di cui alla lettera c), del comma 2, dell’art. 3 del D.Lgs. 25.02.2000 N. 93 (Recepimento direttiva PED) Deroga non prevista Riporta il contenuto della citata lettera C) (D.Lgs. 25.02.2000 N. 93) Apri la nota
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Cap. R.3.C., "Impianti con generatori alimentati con combustibili solidi non polverizzati" punto 3 "Impianti a vaso di espansione chiuso" Non prevedeva la realizzazione di impianti a vaso di espansione chiuso Si richiama l'attenzione sul fatto che, in un primo tempo, INAIL con circolare 2974/2011 del 19 aprile 2011, indicava che il presente punto 3 : "Impianti a vaso di espansione chiuso", faceva riferimento esclusivamente ad impianti dotati di generatori a caricamento automatico e circolazione forzata. Successivamente, con circolare INAIL DCC/1-2013 del 22 febbraio 2013, a parziale modifica ed integrazione delle indicazioni in precedenza fornite nella circolare del 2011, INAIL ha stabilito che l'impianto a vaso chiuso è ammesso anche per impianti con generatori a caricamento manuale di potenzialità non superiore a 100 Kw. Apri la nota
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Cap. R.3.D., "Impianti con scambiatori di calore alimentati sul primario con fluidi a temperatura superiore a 110°C" punto 2.2.2. "gli scambiatori di calore . . . . omissis . . ." Non prevedeva la deroga, per impianti aventi potenza maggiore di 580 kW, all’installazione di almeno due valvole di sicurezza   Apri la nota
Apri nota 20I
Cap. R.3.E. "Riscaldatori d’acqua per servizi igienici e usi tecnologici a fuoco diretto" Presentava il capitolo R.3.E. riguardante: riscaldatori d’acqua per servizi igienici e usi tecnologici alimentati con vapore o acqua surriscaldata od altri fluidi a temperatura superiore a 100°C”.    
Cap. R.3.F. "Impianti con generatori di calore modulari" Capitolo assente nell’edizione 1982    
Cap. R.3.F., punto 3.2 Chiarimenti circa il presente punto sono forniti dalla circolare INAIL DCC/1-2013 del 22 febbraio 2013 Apri la nota
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Cap. R.3.G. "Impianti di cogenerazione" Capitolo assente nell’edizione 1982    
Cap. R.3.H. "Impianti a pannelli solari" Non presente nell’edizione 1982    
Cap. R.4.A. "Verifiche degli impianti" Strutturato in modo diverso, rispetto al capitolo ora in vigore, riportava indicazioni concernenti ovviamente le sole tipologie di impianto previste dall’edizione.