Le presenti disposizioni, emanate come specificazioni tecniche applicative del Titolo II del D.M. 1.12.75 ai sensi dell’art. 26 del decreto medesimo,
si applicano agli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti
acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C(1),
e potenza nominale massima
NOTA 1
Il limite di temperatura pari a 110°C è derivato dalla direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, nota come direttiva PED
(Pressure Equipment Directive).
La direttiva PED è stata recepita mediante il D.Lgs. 25 febbraio 2000, N. 93.
Si richiama l’attenzione sul fatto che nel testo della Raccolta “R” edizione 2009, quando si indica la “Temperatura massima ammissibile” si intende,
ai sensi della definizione riportata al punto 19 del cap. R.1.B. : “temperatura massima dell’acqua per la quale il generatore è progettato, dichiarata
o specificata dal costruttore (
100°C oppure 110°C)”.
complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei focolari) superiore a 35kW.
Le presenti disposizioni non si applicano
ai generatori di calore facenti parte di insiemi certificati CE/PED.(2)
NOTA 2
Secondo le indicazioni fornite dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, N. 93 (recepimento direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione) e,
segnatamente, dall’art. 1, comma 2, lettera f), vale la seguente definizione di “insiemi”:
varie attrezzature a pressione montate da un
FABBRICANTE per costituire un tutto
INTEGRATO e
FUNZIONALE.
Ricordiamo che per “attrezzature a pressione” si intende (art. 1, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 25 febbraio 2000, N. 93):
“I recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate,
quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili”.
Il complesso di attrezzature che si è definito “insieme”, deve pertanto essere montato completamente da un fabbricante e deve essere commercializzato
come tale. L’insieme deve recare la marcatura CE a cura del fabbricante.
Ulteriore caratteristica dell’ “insieme”, secondo la direttiva PED, è costituita dal fatto che almeno una attrezzatura delle “varie” facenti parte
dell’insieme rientri nella direttiva e abbia categoria da I a IV, la categorie è individuata sulla base delle procedure di classificazione specificate
all’art. 9 del D.Lgs. 93/200. Vedere anche Nota (3).
Le presenti disposizioni non si applicano altresì
ai generatori di calore alimentati a gas, qualora rientranti nella direttiva 2009/142/CE.(3)
NOTA 3
La direttiva 2009/142/CE citata nel testo, è la direttiva gas. Per quanto riguarda le esclusioni dei generatori alimentati a gas, conformi a tale direttiva,
e degli insiemi certificati CE/PED sono state fornite importanti chiarimenti dalla circolare INAIL 2974/2011 del 19 aprile 2011 (riferimento nella circolare
cap. R.1.A. – punto 1).
Vedere inoltre Nota (9A), cap. R.2.B. “dispositivi di protezione”, punto 1.8.