Caleffi - Hydronic Solutions
CALEFFI.IT
Raccolta R
Home > Raccolta R > Fascicolo R.1 > Generatori di calore
PdfScarica Raccolta R
con note


PdfEspandi tutto
Fascicolo R.1
Disposizioni di carattere generale

CAP. R.1.C. GENERATORI DI CALORE

1. Targa di costruzione

Ogni generatore deve essere dotato della targa del costruttore, come previsto dalla legislazione vigente e dalle relative norme di prodotto.
  1. 1.1
    La targa di costruzione dei generatori di calore a fuoco diretto deve recare le seguenti indicazioni:
    a) nome (o marchio) del costruttore;
    b) numero di fabbrica o sigla di identificazione;
    c) potenza nominale utile, in kW;
    d) potenza nominale del focolare, in kW;
    e) pressione massima di esercizio, in bar;

  2. 1.2
    La targa di costruzione degli scambiatori di calore deve recare le indicazioni seguenti:
    a) nome (o marchio) del costruttore;
    b) numero di fabbrica o sigla di identificazione;
    c) anno di fabbricazione;
    d) pressione massima ammissibile, in bar;
    e) natura del fluido primario;
    f) potenza nominale, in Kw, relativa alle condizioni di funzionamento del fluido primario e secondario.

    E’ consentito che l’indicazione di cui alle voci e) ed f) siano riportate sul certificato rilasciato dal costruttore o assemblatore.

2. Prova idraulica

I generatori di calore inseriti o da inserire negli impianti di riscaldamento che non siano certificati CE-PED o che non siano certificati come previsto nell’art. 3 par. 3 della Direttiva PED devono essere sottoposti, a cura del costruttore, ad una prova idraulica a pressione non inferiore a 1,5 volte la pressione massima ammissibile del generatore stesso. Nel caso di riparazioni, non comportanti modifiche alla struttura costruttiva originale, la prova idraulica va ripetuta, a pressione non inferiore a 1,5 volte la pressione massima d’esercizio del generatore, a cura del riparatore, che rilascerà il relativo certificato. In caso di riparazioni che comportano modifiche alla struttura costruttiva originaria, il riparatore deve rilasciare un nuovo certificato di costruzione (rif. Art. 17 D.M. 1/12/75).(5)
Nota
Chiudi Nota
NOTA 5
Sull’aspetto in questione è stato fornito un chiarimento dalla circolare INAIL 2974/2011 del 19 aprile 2011-11-18
Icona PDF Download Circolare INAIL 2974/2011
Per gli apparecchi certificati CE in base alla direttiva gas (2009/142/CE), secondo l’opinione di alcuni funzionari INAIL, deve essere consegnata la dichiarazione CE di conformità alla suddetta direttiva.
 


3. Libretto d'uso e manutenzione

Ogni generatore deve essere accompagnato da un libretto d'uso e manutenzione redatto a cura del costruttore. Il documento dovrà contenere, tra l’altro, l’indicazione dell’avvenuta prova idraulica con esito soddisfacente.

4. Installazione

E' vietato installare generatori di calore la cui pressione massima ammissibile risulti inferiore a quella massima di esercizio dell'impianto.

Durante l’esercizio, dovrà essere garantita la circolazione dell’acqua in caldaia.


TORNA SU