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Fascicolo R.1
Disposizioni di carattere generale

CAP. R.1.A. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.

Le presenti disposizioni, emanate come specificazioni tecniche applicative del Titolo II del D.M. 1.12.75 ai sensi dell’art. 26 del decreto medesimo, si applicano agli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C(1), e potenza nominale massima
Nota
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NOTA 1
Il limite di temperatura pari a 110°C è derivato dalla direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, nota come direttiva PED (Pressure Equipment Directive).
La direttiva PED è stata recepita mediante il D.Lgs. 25 febbraio 2000, N. 93. Si richiama l’attenzione sul fatto che nel testo della Raccolta “R” edizione 2009, quando si indica la “Temperatura massima ammissibile” si intende, ai sensi della definizione riportata al punto 19 del cap. R.1.B. : “temperatura massima dell’acqua per la quale il generatore è progettato, dichiarata o specificata dal costruttore (100°C oppure 110°C)”.
 
complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei focolari) superiore a 35kW.
Le presenti disposizioni non si applicano ai generatori di calore facenti parte di insiemi certificati CE/PED.(2)
Nota
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NOTA 2
Secondo le indicazioni fornite dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, N. 93 (recepimento direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione) e, segnatamente, dall’art. 1, comma 2, lettera f), vale la seguente definizione di “insiemi”:

varie attrezzature a pressione montate da un FABBRICANTE per costituire un tutto INTEGRATO e FUNZIONALE.

Ricordiamo che per “attrezzature a pressione” si intende (art. 1, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 25 febbraio 2000, N. 93):

“I recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili”.

Il complesso di attrezzature che si è definito “insieme”, deve pertanto essere montato completamente da un fabbricante e deve essere commercializzato come tale. L’insieme deve recare la marcatura CE a cura del fabbricante.

Ulteriore caratteristica dell’ “insieme”, secondo la direttiva PED, è costituita dal fatto che almeno una attrezzatura delle “varie” facenti parte dell’insieme rientri nella direttiva e abbia categoria da I a IV, la categorie è individuata sulla base delle procedure di classificazione specificate all’art. 9 del D.Lgs. 93/200. Vedere anche Nota (3).
 


Le presenti disposizioni non si applicano altresì ai generatori di calore alimentati a gas, qualora rientranti nella direttiva 2009/142/CE.(3)
Nota
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NOTA 3
La direttiva 2009/142/CE citata nel testo, è la direttiva gas. Per quanto riguarda le esclusioni dei generatori alimentati a gas, conformi a tale direttiva, e degli insiemi certificati CE/PED sono state fornite importanti chiarimenti dalla circolare INAIL 2974/2011 del 19 aprile 2011 (riferimento nella circolare cap. R.1.A. – punto 1).
Icona PDF Download Circolare INAIL 2974/2011
Vedere inoltre Nota (9A), cap. R.2.B. “dispositivi di protezione”, punto 1.8.
 


2.

Per impianto centrale di riscaldamento si intende uno o più circuiti idraulici ad acqua calda sotto pressione, con vaso di espansione aperto o chiuso, servito da generatore singolo o disposto in batteria, da generatore modulare, da scambiatore di calore, e funzionante con combustibili solidi, liquidi o gassosi o con sorgenti termiche con rischio di surriscaldamento (un impianto costituito da uno o più generatori di calore collegati a uno o più apparecchi utilizzatori).

3.

Per generatori di calore soggetti alle prescrizioni di cui al D.M. 1.12.75 si intendono le caldaie, a fuoco diretto o non, alimentate da combustibile solido, liquido, gassoso e gli scambiatori di calore il cui primario è alimentato da fluido avente temperatura superiore a 110 °C.

Per i circuiti secondari alimentati da uno scambiatore di calore, o riscaldatore di acqua destinata al consumo, nel caso in cui la temperatura del fluido primario sia inferiore od uguale a quella di ebollizione del fluido secondario alla pressione di 0.5 bar, nel circuito secondario possono essere omessi i dispositivi di protezione, mentre in ogni caso sono necessari i sistemi di espansione (questi ultimi non soggetti a prescrizioni particolari). Nel caso di riscaldatori di acqua destinata al consumo, il sistema di espansione può essere realizzato con una valvola di sfogo, il cui orifizio abbia un diametro in mm non inferiore a:

Dmin = radice quadrata di V/5

essendo V il volume in litri del riscaldatore, con un minimo di 15 mm. Detta valvola sarà tarata ad una pressione non superiore a quella massima ammissibile del riscaldatore e collegata direttamente senza organi di intercettazione.(3/I)
Nota
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NOTA 3/I
La disposizione concernente la valvola di sfogo era già presente nella precedente edizione della Raccolta “R” (edizione 1982).

È opportuno richiamare l’attenzione sul chiarimento fornito a suo tempo dalla circolare ISPESL della sede centrale, 9933 del 11 agosto 1998
che risulta valido anche per la presente edizione della Raccolta “R”
Icona PDF Download Circolare Bollitori
 


4.

L'obbligo del rispetto delle norme del decreto sussiste indipendentemente dal tipo di utilizzazione del calore generato. A titolo di esempio, sono soggetti alla denuncia gli impianti di riscaldamento di luoghi di riunione pubblica (cinema, scuole, sale di concerto, circoli, ecc...), luoghi di lavoro (capannoni industriali ecc.), serre (coltivazioni di piante), nonché gli impianti destinati alla produzione di acqua calda per applicazioni industriali ( doppi fondi, vasche di deposito, apparecchi elaboratori, apparecchi di riscaldamento del gas metano in stazioni riduttrici della pressione, ecc ... ).

5.

Le denunce degli impianti, di cui all’art. 18 del D.M. 1.12.75, devono essere effettuate secondo le modalità indicate nel Cap. R.5.A..(4)
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NOTA 4
Il cap. R.5.A., cui fa riferimento il presente punto, non è presente nel testo della Raccolta “R” edizione 2009. Le indicazioni relative alle nuove modalità di denuncia degli impianti sono in realtà fornite dalla circolare INAIL 1448/2011 del 28 febbraio 2011:
Icona PDF Download Circolare Raccolta R modalità denuncia
In merito a tale circolare, richiamiamo l’attenzione su alcuni aspetti. Vi è in primo luogo da rimarcare il fatto che non esiste più la possibilità di denunciare impianti esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 1.12.75. Pertanto, gli impianti presi ora in considerazione sono solo quelli nuovi o quelli da modificare, ma già denunciati e provvisti di libretto matricolare.

Inoltre, con riferimento al punto 1.1, lettera b), terzo trattino della circolare, si evidenzia l’introduzione, rispetto al testo dell’art. 18 del D.M. 1.12.75, dell’obbligo di denuncia anche per: “l’installazione o modifica di circuiti con nuovi vasi di espansione”.

Non è invece citato il caso, contemplato nel menzionato art. 18, della denuncia nel caso in cui “si siano verificati incidenti o gravi avarie”.

Per quanto concerne il punto 2 “documentazione da presentare”, si informa che a seguito di circolare della sede centrale INAIL, trasmessa ai dipartimenti periferici successivamente alla pubblicazione della modulistica richiamata dalla circolare, la denuncia ed i relativi allegati possono essere presentati, oltre che in triplice copia, anche in un’unica copia cartacea, corredata da supporto magnetico contenente altre due copie digitali degli stessi.

In ultimo, si rileva il fatto che al punto 3 “dati complementari alla relazione tecnica”, nella sezione relativa a “tutti i tipi di impianti”, alla lettera a), anche per eventuali valvole di intercettazione a tre vie, lo scarico deve risultare ubicato in modo da non arrecare danni alle persone o alle cose in caso di intervento.
 


6.

Sistemi, insiemi, dispositivi, accessori ed attrezzature d’impianto diversi da quelli contemplati nella presente specifica possono essere autorizzati dall’I.S.P.E.S.L. previa motivata domanda dell’interessato.


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