1.
Le presenti disposizioni non si applicano agli scambiatori di calore e relativi dispostivi di sicurezza certificati CE
nell’ambito della direttiva 97/23/CE-PED come insiemi.
Per i generatori di calore di impianti di riscaldamento a cogenerazione, nelle more dell’emanazione di apposita
specifica, le denunce di cui all’art. 18 del D.M. 1.12.1975 devono essere presentate anche alla Sede Centrale
dell’ISPESL – Dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e impianti, che provvederà ad impartire
eventuali prescrizioni.